LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO ALL' ULSS n. 6
La lavoratrice deve essere reintegrata nel posto di lavoro!
COMUNICATO STAMPA
La nostra iscritta M.T.B. (61 anni), attraverso il nostro ufficio legale, ha vinto la causa contro il licenziamento dell’ULSS 6.
Dopo una vita di lavoro precario, M.T.B., era stata assunta a tempo indeterminato dalla graduatoria di concorso pubblico per O.S.S., che la sig.ra aveva regolarmente superato, risultando idonea.
All’ULSS non era gradita: nonostante avesse lavorato per 20 anni in varie altre strutture senza alcun problema e senza note di demerito, forse per l’età, forse per altro, l’ULSS decise di licenziarla in prova.
Un’età non compatibile con i ritmi sostenuti dei reparti? ma per la legge non c’è incompatibilità visto che l’età per la pensione è stata innalzata dalla riforma Fornero e dal 1-1-2016 aumenterà di altri 4 mesi; in ogni caso, la sig.ra deve pur trovare la sua collocazione lavorativa!
Questo licenziamento è stato impugnato davanti al Tribunale di Vicenza, che ha dichiarato illegittimo il comportamento dell’ULSS, ordinando la riammissione in servizio della lavoratrice, riconoscendo anzianità, effetti giuridici e contributivi decorrenti dal giorno dell’assunzione, ed il pagamento di tutte le retribuzioni maturate nel frattempo.
Le spese legali sostenute da M.T.B. sono poste a carico dell’ULSS 6.
La motivazione a sostegno del reintegro?
Il superamento dei sei mesi di prova conteggiando anche le ferie assegnate d’ufficio durante tale periodo. Il giudice del lavoro, infatti, ha ritenuta illegittima la sospensione del periodo di prova durante il godimento di un periodo di ferie.
RIBELLARSI ALLA RASSEGNAZIONE DA’ I SUOI FRUTTI
L’ULSS NON HA SEMPRE RAGIONE